Gli antichi statuti di Valenza
Un nuovo approfondimento sulla storia della città del professor Maggiora
VALENZA – Gli antichi Statuti di Valenza, pubblicati nel 1397 per ordine di Gian Galeazzo Visconti Signore di Milano, regolavano la vita politica, amministrativa, commerciale, sociale e religiosa dei cittadini. In queste norme traspare un senso d’umanità e concretezza di questi nostri antenati e, a leggerli oggi, molti capitoli destano stupore per la chiarezza legislativa e per la precisione, come alcune regole che raffigurano limiti invalicabili all’arbitrio di chiunque. Sono però spesso costrutti fragili, con dettami che a volte fungono da sostegno e altre da ingombro nella vita di tutti i giorni (un difetto rimorchiato sino ai tempi nostri).
All’epoca, valevano più di un trattato sociologico. Un intreccio di sacro e profano, dove l’ingegnosità e la fesseria spesso si confondono. Non mancano alcuni articoli che, pur ispirati a nobili ideali, saranno padri illegittimi di tanti scherzi della natura nel futuro.
Vediamo alcune di queste norme e sanzioni comportamentali (dura lex sed lex). L’evasore fiscale è posto in bando perpetuo dal Comune e dichiarato infame; è proibito ai rivenditori di prendere il pane con le mani, ma devono far uso di una “virgeta”, bastoncino o paletta; è prescritto che prima di iniziare una costruzione qualsiasi ne venga fatta regolare notifica al Podestà o al Giudice e questi ha l’obbligo di nominare una commissione di sei esperti (due per ogni terziere) con il compito di definire e delimitare ogni diritto reciproco; forti multe e pene vengono comminate ai consiglieri che ingiustificatamente disertano le assemblee del Consiglio Generale della Città; sono disposte multe nei confronti di chi getta pietre contro persone o tolga il copricapo a qualcuno; è proibito per il Rettore o Podestà di sottoporre a tortura qualsiasi cittadino di Valenza, salvo che per alcuni reati gravissimi quali il tradimento, l’incendio, il ratto delle donne (se al ratto segue la violenza carnale la punizione è la decapitazione sulla pubblica piazza); gli scippatori sono puniti con una multa e il risarcimento del danno alla vittima nella misura del doppio, altrimenti viene loro tagliata la mano; i piromani sono “sia sospeso per la gola finché muoia” e, se femmina “sia posta al rogo finché muoia”; al falso testimone viene tagliata la mano, salvo versare al Comune una sostanziosa multa.
Come si può notare i ladrocini sono puniti con notevole severità, ma spesso il furto é legato alla povertà della gente che ruba per continuare a vivere. Le pene bastonano così i più poveri! Molti poi non sanno nulla della legalità, poiché non sanno leggere, anche se gli ordinamenti sono esposti al pubblico sulla porta del Comune.
TORNA AL BLOG DI PIER GIORGIO MAGGIORA
Per quanto concerne la circolazione stradale (le strade, in terra battuta o inghiaiata, sono percorse a piedi, a cavallo e con carri trainati da animali), il Podestà è tenuto a controllarle e farle riparare ed i proprietari sono tenuti a tenere pulite le strade per tutta la lunghezza della loro casa per circa un metro; i conducenti di carri agricoli non possono circolare nelle vie della città stando seduti sul carro, ma devono seguire l’andare degli animali camminando con essi; è proibito portare in mano o in spalla pali, pertiche o legni (carichi sporgenti), portare di notte, armi o corpi contundenti, uscire di casa senza lume dopo il suono della campana grossa (salvo che per i fornai, medici, barbieri che sono anche chirurghi, o a chi accorre o torna dallo spegnimento di incendi o dal capezzale di qualche malato). Per questa società chiusa e autarchica, negli Statuti di Valenza scoviamo divieti d’esportazione di prodotti locali e divieti d’importazione da località poste soltanto al di là delle mura cittadine o quasi; gli scambi sono circoscritti ai soli appartenenti alla cittadinanza locale.
Negli articoli dedicati alla gestione del Comune si trovano diverse figure, quali: Rettore o Podestà (ufficiale proposto all’amministrazione della giustizia, regge le sorti del Comune), Anziani o Sapienti (affiancano il Podestà in molte funzioni, una specie di Giunta), Consiglio Generale (composto da tutti i capi di casa), Notai (redigono tutti gli strumenti, scritture, ecc.), Archivisti (provvedono alla stesura degli atti scritti), Clavari (tesorieri del Comune), Camerario (maneggia il denaro pubblico, esige i crediti), Stimatori (stimano cose e beni), Saltari (altre figure che operano nel Comune), Custode del campanile, Custodi della riva del Po, Custode delle Porte, Maestro di grammatica, Campari (preposti alla custodia dei fondi e fabbricati rurali ed altro).
Gli statuti comunali del 1397 e i connessi “cambiamenti” del 1494 (Ordine dei Barni), del 1553 (di Ludovico Moresino) e del 1584 (di Vincenzo Annibaldi e O. Panizzone Sacco), costituiscono anche la più chiara testimonianza della lotta per il possesso del Comune, sostenuta per circa due secoli dal popolo valenzano nel tentativo di modificare la condotta dei ceti abbienti (classe magnatizia) nell’ambito del governo locale.